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STATUTO |
ART. 1 - E’ costituita con sede in Pisa, Piazza
Guerrazzi n°9, un’Associazione di Promozione Sociale, che assume
la denominazione di “ Per Mare Per Terra”.
ART. 2 - Il Circolo Svolge attività nei settori
Sport Dilettantistico, attività Culturali e Ricreative, Turismo
e Ambiente, Formazione, politiche Sociali senza finalità di lucro,
con particolare attenzione alla promozione di:
· Sport quali: Subacquea; Trekking; Nuoto; Equitazione; Sport Nautici;
Sport Invernali; Sport su ghiaccio; Sport del volo; CAS (Centro Addestramento
Sportivo); Sport Disabili;
· Cultura quali: Fotografia; Scuola; Scienze Naturali;
· Turismo quali: Escursionismo; Viaggi; Turismo Sociale; Guide
e animatori turistici;
· Ambiente quali: Attività integrative nelle scuole; Corsi
di qualificazione sull’ambiente; Elaborazione e produzione di materiale
didattico; Gruppi di studio monotematici (micologia, acqua, botanica ecc..);
· Protezione Civile quali: Attività in acqua; Attività
subacquee; Attività sanitaria;
· Politiche Sociali quali: Attività integrative nelle scuole;
Formazione;
· Ricerca e Sviluppo quali: Attività di studio e formazione;
Attività educativo - ricreative; Formazione; Formazione operatori
sportivi; Formazione professionale.
ART. 3 - Sono compiti del circolo:
1. Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre
più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà
nei rapporti umani, alla pratica e a alla difesa delle libertà
civili, individuali e collettive;
2. Favorire l’estensione di attività culturali e ricreative,
sportive e di forme consortili tra Circoli e le altre associazioni democratiche;
3. Avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle
forme decentrate di gestione democratica del potere locale;
4. Organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive,
turistiche, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di
ricreazione dei soci;
5. Gestire impianti sportivi; attività turistiche; di spettacolo,
ambientali, ricreative, assistenziali;
6. Organizzare, nell’ambito della propria sede, ed esclusivamente
a favore degli associati propri o di altri circoli AICS, servizi accessori
quali attività di mescita interna ed il servizio mensa curandone
direttamente o indirettamente la gestione.
ART. 4 - Il numero dei soci è illimitato possono
aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi. Fino al
compimento del 14° anno di età il minore è rappresentato
nei rapporti sociali dai genitori, il diritto di voto viene esercitato
dal 18° anno di età.
ART. 5 - Per essere ammessi a titolo di socio è
necessario presentare domanda di ammissione al Circolo con osservanza
delle seguenti modalità ed indicazioni:
1. Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
2. Dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli
organo sociali.
E’ compito del legale rappresentante del Circolo o di altro membro
del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in
merito all’accettazione o meno della domanda.
L’accettazione e la relativa iscrizione a libro soci, danno diritto
immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica
di “socio”. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato
può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva
il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.
ART. 6 - Qualora si manifestino motivi di incompatibilità
del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti
del Circolo, entro 30 giorni successivi all’iscrizione del socio
stesso il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale
iscrizione. In questo caso l’interessato potrà presentare
ricorso sul quale si pronuncia il Consiglio dei Probiviri del Circolo
o, in mancanza di questo, l’Assemblea dei soci alla prima convocazione.
Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo
del Circolo.
ART. 7 - I soci hanno diritto di frequentare i locali
del Circolo e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dal Circolo
stesso.
ART. 8 - I soci sono tenuti:
· Al pagamento della tessera sociale;
· Alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni
e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese le eventuali
integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
ART: 9 - I soci sono espulsi o radiati per i seguenti
motivi:
1. Quando ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti
interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. Quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote
sociali;
3. Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali al Circolo.
In attesa della deliberazione definitiva, ove debba procedersi ad opportuna
istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente
il socio da ogni attività del Circolo.
Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a
maggioranza assoluta dei suoi membri. I membri radiati per morosità
potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.
Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei soci. I
soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea
ordinaria.
PATRIMONIO
SOCIALE
ART.
10 - Il Patrimonio sociale è indivisibile ed è
costituito:
· Dal patrimonio mobiliare di proprietà del Circolo;
· Dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
· Dal Fondo Riserva.
ART. 11 - Le somme versate per la tessera e per le quote
sociali non sono rimborsabili in alcun caso, né sono trasmissibili
per atti tra vivi.
La quota non è rivalutabile.
RENDICONTO
ECONOMICO (BILANCIO)
ART.
12 - Il rendiconto economico (bilancio) comprende l’esercizio
sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato
all’Assemblea entro il trenta aprile dell’anno successivo.
ART. 13 - Il residuo attivo del bilancio sarà
devoluto come segue:
1. Il 10% al Fondo Riserva;
2. Il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale,
culturale, ricreativo, sportivo e per i nuovi impianti o ammodernamenti
delle attrezzature.
ASSEMBLEA
ART.
14 - Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.
Le Assemblee sono comunicate con avviso affisso all’interno dei
locali del Circolo con almeno 10 giorni di preavviso, o con avviso scritto
ad ogni socio o tramite altro.
Dell’Assemblea
ART. 15 - L’Assemblea Ordinaria, viene convocata
ogni anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile successivo.
Essa:
· approva le linee generali del programma di attività per
l’anno sociale;
· elegge il Consiglio Direttivo;
· procede alla nomina delle cariche sociali;
· elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri
che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle
elezioni;
· approva il rendiconto economico (bilancio) consuntivo e preventivo);
· approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal 2°
comma dell’art. 13 del presente Statuto.
ART. 16 - L’Assemblea straordinaria è convocata:
· tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
· ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale;
· allorchè ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.
L’Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data
in cui viene richiesta.
ART. 17 - In prima convocazione l’Assemblea, sia
ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza
della metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti
e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni
poste all’ordine del giorno, la seconda convocazione può
aver luogo mezz’ora dopo la prima.
ART. 18 - Per le delibere sulle modifiche da apportare
alo Statuto o al Regolamento, sullo svolgimento o sulla liquidazione del
Circolo, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci
e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 19 - Le votazioni possono avvenire per alzata di
mano o a scrutinio. Alla votazione partecipano i soci in regola con le
obbligazioni sociali.
ART. 20 - L’Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria;
è presieduta da un presidente nominato dall’Assemblea stessa;
il Presidente nomina un Segretario che provvederà a redigere il
verbale dell’Assemblea ed a riportarlo su un apposito registro verbali.
CONSIGLIO
DIRETTIVO
ART.
21 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di
5 a un massimo di 13 consiglieri eletti tra i soci e dura in carica un
anno.
ART. 22 - Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente,
il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo e fissa le responsabilità
agli incarichi degli altri consiglieri in ordine all’attività
svolta dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali. Il presidente
o gli altri consigliere potranno ricoprire più incarichi contemporaneamente.
Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario amministrativo formano
la Presidenza. E’ riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare
altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni
dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale sono completamente
gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento
dell’incarico.
ART. 23 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente
ogni 15 giorni (o altro) e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga
necessario la Presidenza o ne faccia richiesta un terzo del Consiglieri.
In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice
Presidente.
ART. 24 - Il Consiglio Direttivo deve:
· redigere i programmi di attività sociale previsti dallo
Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
· curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
· redigere i rendiconti economici (bilancio);
· compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio
da sottoporre all’Assemblea;
· approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti
all’attività sociale;
· formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
· deliberare circa la sospensione e l’espulsione dei soci;
· favorire la partecipazione dei soci alle attività del
Circolo. Nell’esercizio delle sue funzioni il Comitato Direttivo
può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso
nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo con voto consultivo.
ART. 25 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza di
voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.
IL
PRESIDENTE
ART.
26 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni
spettano ad un componente l’Ufficio di Presidenza, che convoca il
Consiglio Direttivo e l’Assemblea in conformità delle prescrizioni
o quando lo ritenga opportuno, ne dirige le discussioni, fa emettere i
mandati di pagamento, vidima i processi verbali del Consiglio e dell’Assemblea,
firma tutta la corrispondenza che viene spedita dal Circolo, sovraintende
alla esecuzione di qualsiasi deliberato. Le mansioni inerenti la straordinaria
amministrazione dovranno essere espressamente delegate.
COLLEGIO
SINDACALE
ART.
27 - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi
e due supplenti eletti dall’Assemblea. I sindaci durano in carica
due anni e sono rieleggibili. Nelle elezioni di Consiglio essi non hanno
diritto al voto deliberativo, ma solo a quello consuntivo.
COLLEGIO
DEI PROBIVIRI
ART
28 - Il Collegio è validamente costituito con la partecipazione
di almeno due dei componenti. Esso è presieduto dal componente
che abbia maggiore anzianità d’iscrizione al Circolo, o in
caso di parità di anzianità d’iscrizione presiederà
il Sindaco più anziano d’età.
SCIOGLIMENTO
DEL CIRCOLO
ART.
29 - La decisione di scioglimento del Circolo deve essere presa
dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all’Assemblea
di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% del
corpo sociale.
In seconda convocazione sarà necessaria la maggioranza di 4/5 dei
presenti.
In caso di scioglimento del Circolo affiliato AICS, il Presidente dovrà
far pervenire al Comitato AICS di Pisa lettera firmata dal Presidente
dell’Assemblea con riportati il numero dei presenti (verbali dell’assemblea
- vidimato dal notaio) e copia dell’ultimo bilancio regolarmente
approvato, oltre alla lettera in cui si comunica all’Ufficio Commercio
del Comune ove è ubicato il Circolo, la cessata attività
del Circolo stesso.
ART. 30 - In caso di scioglimento l’Assemblea delibera
con la maggioranza prevista dall’art.17 sulla designazione del patrimonio
residuo, dedotte le passività. Il patrimonio residuo dovrà
essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o fini
di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di
cui all’art.3 comma 190 L. 23/1296 n°662 e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
Pisa,
lì 26 agosto 2003
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Dendi |